CODICE DEONTOLOGICO
L'Operatore in tecniche riflessologiche ricopre il ruolo di consulente nel campo del benessere e di educatore a stili di vita, rapporti con l'ambiente e le persone atti alla salvaguardia dello stato di benessere. La sua opera è imperniata sul concetto di “star bene”, sulla valorizzazione dell'equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell'individuo, attraverso tecniche non invasive di riflesso stimolazione, la cui efficacia sia stata verificata.
L'Operatore in tecniche riflessologiche, basa la sua attività professionale sul rapporto interpersonale e sull'applicazione delle discipline energetiche e tecniche corporee non invasive. In base alla sua formazione tecnica multidisciplinare, egli è in grado di scegliere la disciplina più idonea per la persona che gli si presenta. In particolare, l'operatore in tecniche riflessologiche opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo, attraverso l’uso dei colori, punti facciali, del piede, auricolari, kinesiologici, EFT o emotional freedom tecnique, secondo i principi delle catene lineari di Giuseppe Calligaris. Tale stimolazione avviene attraverso pressioni sul viso e sul piede, attraverso dispositivi non elettromedicali e non invasivi di proiezione di luce colorata sulla pelle, del picchiettamento delle dita su alcuni punti, sull’uso non invasivo di puntali in legno o di altro materiale per la stimolazione delle linee primarie secondo G.Calligaris.
Preambolo
Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'operatore deve osservare nell'esercizio della professione. La sua predisposizione e la sua revisione periodica sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della professione.
REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
- Impegno etico: l'operatore riflessologo si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare a reputazione personale e della categoria. L'operatore è tenuto al rispetto dell'utente e della sua condizione psicofisica,e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi.
- Impegno professionale: l'operatore esercita la libera professione direttamente in persona, senza pseudonimo.
- Collaborazione con i colleghi e con gli operatori: i rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale. L'operatore deve svolgere l'attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell'ambito di pertinenza di altre professioni; o nella piena libertà del suo operato, deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l'utente su sua richiesta o con il suo consenso.
- Segreto professionale: l'operatore è subordinato al segreto professionale e come lui i suoi collaboratori.
- Rapporto con l'utente: l'operatore, nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni nel caso si renda conto di non poter offrire a chi si rivolge a lui un'assistenza adeguata. Sarà suo dovere indirizzarlo a un sanitario o a un Ente che possano intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal caso.
- Aggiornamento professionale: l'operatore è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto ed occasioni di ricerca ed approfondimento.
- Studio professionale: i locali in cui si svolge l'attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate. All'interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l'attestato che certifica la professionalità dell'operatore stesso ed il codice deontologico.
- Titoli e qualifiche: l'operatore rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Egli si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.
- Consenso informato: l'operatore è tenuto a prospettare con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del trattamento, evitando di dar luogo ad aspettative ingiustificate.